Le procedure per gli appalti pubblici si basano su un quadro normativo dell'UE che lascia spazio a specifiche norme di attuazione nazionali. Ciò genera diverse differenze importanti tra le legislazioni nazionali (ad esempio, motivi di esclusione, trattamento delle offerte anormalmente basse, criteri di selezione). Tuttavia, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore che possono variare da Paese a Paese, il quadro normativo dell'UE dovrebbe essere flessibile, lasciando un margine di manovra agli Stati membri.
L'attuale quadro normativo non affronta adeguatamente la concorrenza sleale delle imprese di Paesi terzi nelle procedure di appalto pubblico, in particolare di quelle che presentano offerte a prezzi che sembrano essere anormalmente bassi. Inoltre, alcuni Stati membri dell'UE hanno iniziato a escludere le offerte presentate da aziende di Paesi che non hanno accordi bilaterali o a livello europeo.
Lo strumento degli "appalti interni", che consente di fornire lavori o servizi senza applicare le procedure di appalto, dovrebbe essere uno strumento eccezionale che le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare. Tuttavia, in diversi Stati membri viene utilizzato sempre più spesso a scapito delle imprese private.
Gli appalti pubblici devono svolgere un ruolo chiave nella transizione verde, poiché definiscono in larga misura i parametri in base ai quali le imprese di costruzione competono per gli appalti di lavori.
Limitare le possibilità di appalti interni da parte delle amministrazioni pubbliche.
Lo sviluppo di un metodo comune europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita da applicare per la valutazione dei costi del ciclo di vita nelle gare d'appalto che rientrano nell'ambito delle direttive UE sugli appalti.
Un'armonizzazione dei metodi utilizzati per identificare le offerte anormalmente basse e delle procedure di verifica da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
una convergenza sui criteri di inclusione/esclusione degli offerenti dei Paesi terzi, con l'obiettivo di raggiungere condizioni di parità in tutta l'UE, in conformità con il regolamento che istituisce lo strumento per gli appalti internazionali (IPI).
Un buon esempio è già fornito dalla Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per la partecipazione delle imprese dei Paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE, che chiarisce che gli operatori economici di Paesi terzi, che non hanno alcun accordo che preveda l'apertura del mercato degli appalti dell'UE o i cui beni, servizi e lavori non sono coperti da tale accordo, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi.
L'uso di appalti "strategici", soprattutto in relazione ad alcuni tipi di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), deve essere valutato attentamente. È essenziale mantenere il collegamento diretto dei criteri/condizioni di aggiudicazione per l'esecuzione dei contratti con l'obiettivo del contratto.
Sebbene il principio di neutralità sia sancito dalle direttive sugli appalti pubblici, alcune amministrazioni aggiudicatrici continuano a imporre agli offerenti l'uso di un particolare software BIM (Building Information Modelling). È necessario adottare misure per evitare questa pratica.
Le autorità pubbliche dovrebbero essere incoraggiate a fare un uso migliore della possibilità offerta dalle direttive sugli appalti pubblici di presentare varianti. Ciò favorirebbe l'uso di nuove tecniche e soluzioni innovative